Come accedere ai Finanziamenti/Partecipazioni

Il fondo mutualistico opera come strumento moltiplicatore degli investimenti e, quindi, come fondo di rotazione, per cui le azioni eleggibili a suo carico sono temporanee e legate a sostenere programmi e progetti finalizzati sugli obiettivi fondativi.
Gli interventi, di norma, hanno durata massima di cinque anni; tale limite temporale può essere derogato, previo parere del socio unico AGCI (Presidenza nazionale), per programmi e progetti comportanti investimenti a prevalente contenuto immobiliare, purché strumentali per la promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione.
Le richieste devono essere presentate compilando l’apposita domanda, scaricabile dal banner adiacente, ed inviando tutta la documentazione prevista.

In via generale gli interventi del Fondo si concretizzano in:

1. Partecipazione temporanea al capitale di rischio
La partecipazione di General Fond S.p.A. a progetti di sviluppo e creazione di nuove imprese può avvenire, fino ad un limite massimo del 50% degli investimenti previsti, mediante intervento nel capitale sociale, a titolo di socio sovventore o finanziatore ex art. 2526 del Codice civile, per un periodo, di norma di 5 (cinque) anni, entro il quale il capitale partecipato dovrà essere rimborsato. General Fond in nessun caso può detenere una quota superiore al 49% del capitale sociale.

2. Finanziamento a titolo di prestito
Gli investimenti ammessi a finanziamento sono costituiti dalle immobilizzazioni materiali ed immateriali secondo le tipologie previste dall’art. 2424 del Codice civile. In caso di presenza di contributi agevolativi sugli investimenti, la percentuale di intervento ammissibile del Fondo va calcolata al netto delle agevolazioni stesse. Le immobilizzazioni   immateriali   sono   ammesse   a   finanziamento   qualora   vi   siano   elementi attendibili per provare la loro utilità pluriennale. Non sono ammessi nel computo degli investimenti gli oneri di progettazione e di eventuali consulenze. Gli investimenti in beni immateriali non devono, in ogni caso, costituire la parte preponderante degli investimenti. Il limite massimo per gli interventi finanziari alle imprese è fissato in € 200.000,00; sono possibili deroghe al limite indicato, in considerazione della rilevanza dell’iniziativa e dell’interesse strategico per il movimento cooperativo.

3. Cooperative di comunità
E’ possibile erogare un contributo, a fondo perduto, di settemila (7.000) euro per ogni nuova cooperativa di comunità che verrà costituita.

I soggetti beneficiari sono le “cooperative di comunità” che hanno sede nel territorio nazionale, che presentano le seguenti caratteristiche:
a. Iscrizione all’Associazione Generale Cooperative Italiane;
b. Costituzione con atto notarile;
c. Iscrizione alla C.C.I.A.A. come cooperativa attiva;
d. Statuto e/o Regolamento che, oltre a prevedere tutte le fattispecie ricorrenti per le imprese cooperative, disciplini la figura del socio lavoratore e del socio utente;
e. Oggetto sociale volto al perseguimento degli interessi generali delle comunità del Comune di appartenenza e zone limitrofe, ed indirizzato alla promozione dell’autorganizzazione dei cittadini per il soddisfacimento dei propri bisogni e di quelli dell’intera comunità in un’ottica di sviluppo, crescita sociale, economica, culturale.

La domanda di partecipazione al bando deve contenere:
I. La descrizione dettagliata del progetto e della sua sostenibilità per il quale si richiede il contributo a fondo perduto, con evidenza delle ricadute positive (indotto) sui soci e sull’intera comunità di appartenenza;
II. L’elenco dettagliato dei costi sostenuti per la costituzione e di quelli da sostenere per poter avviare l’attività d’impresa;
III. Eventuali Convenzioni attivate con soggetti Istituzionali, Banche, Associazioni. Comuni.