MISSION
La GENERAL FOND S.p.A. con socio unico, è stata costituita in Roma il 28 aprile 1993 con atto a Rogito Notaio GOLIA n. 50542 rep. n. 15444 promossa dall'Associazione Generale Cooperative Italiane quale Società per la gestione del Fondo di cui all'art. 11 comma 1 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.
Conformemente alla previsione di Legge la Società, che ha un capitale sociale di 103.000 euro e che ha sede legale in Roma - Via Angelo Bargoni, 78 - è partecipata al 100% dall'Associazione Generale Cooperative Italiane.
Dopo il primo periodo di assestamento gestionale in cui sono state messe a punto strutture, procedure decisionali ed operative, strumenti, ecc., la Società ha adottato il Regolamento per l'accesso al Fondo, disciplinante la presentazione, l'istruttoria e la decisione delle domande, nonché alcuni schemi di convenzione da utilizzare, con gli adattamenti caso per caso, per gli interventi a titolo di partecipazione al capitale di rischio e per il finanziamento a titolo di credito.
La Società in conformità del primo comma dell'art. 11 della Legge 59/92, non persegue scopo di lucro ed ha il solo ed esclusivo compito di gestire il "fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione" istituito dall'Associazione Generale delle Cooperative Italiane - AGCI - ai sensi degli artt. 11 e 12 della Legge sopra citata.
In attuazione delle finalità di cui al comma precedente, la Società opera nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese ed iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.
Al fine di conseguire gli scopi di cui ai commi precedenti, la società potrà compiere tutte le attività ad essa riservate dall'art. 11 L. 59/92 e così: - promuovere la costituzione di società cooperative e/o loro consorzi; - assumere partecipazione in società cooperative e in società da queste controllate; - finanziare specifici programmi di sviluppo di società cooperative e di loro consorzi; - organizzare e/o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore di cooperazione; - promuovere studi e ricerche sui temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo; - predisporre in conformità a quanto disposto dai commi 2 e 8 dell'art. 11 L. 59/92, specifici progetti volti al conseguimento dei fini di cui ai commi precedenti, per i quali formulare istanza e/o ottenere finanziamenti dallo Stato o da altri Enti pubblici; - compiere qualsiasi operazione funzionale al perseguimento delle finalità statutarie.
La Società è costituita al momento dalla sola articolazione centrale e si avvale per particolari esigenze e compiti sul territorio, delle strutture regionali dell'Associazione Generale delle Cooperative Italiane. Per taluni compiti specifici, si avvale di rapporti di consulenza con Enti esterni e professionisti.
RIFERIMENTI
DENOMINAZIONE
GENERAL FOND SpA con socio unico
RECAPITI
Via Angelo Bargoni, 78 - 00153, Roma
Tel. 06/58327238 Fax 06/58327210 - 06/58327237
COSTITUZIONE
28 aprile 1993
COORDINATE BANCARIE
GENERAL FOND S.p.a. Via A. Bargoni, 78 - 00153, Roma
BNL - AG. 9 Roma
Cod. Iban IT 94 Y 01005 03239 000000012947
BANCA AGCI - Sede di Bologna
Cod. Iban IT 31 P 03357 02400 000010000172
SOCIO UNICO
A.G.C.I. ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE al 100% del capitale sociale
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente Massimo MOTA
Consigliere Rosario ALTIERI
Consigliere Marino IANNI
Consigliere Michele CAPPADONA
Consigliere Francesco BOSIO
COLLEGIO SINDACALE
Presidente Giuseppe PISANO
Sindaco Effettivo Alessandro BRUNELLI
Sindaco Effettivo Giustino DI CECCO
REGOLAMENTO
ADOTTATO DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA GENERAL FOND S.P.A. IN DATA 12.05.2010
PREMESSA
Le risorse utilizzate dal Fondo sono apporti obbligatori degli enti cooperativi aderenti all’AGCI e finalizzati per legge alla promozione, sviluppo e consolidamento della cooperazione; pertanto il Fondo opera preferenzialmente come fondo rotativo e quindi la partecipazione al capitale di rischio e/o i finanziamenti sono di norma temporanei e legati alla realizzazione di specifici progetti.
In linea di principio l’impiego delle risorse del Fondo, deve corrispondere a finalizzazioni che, nell’ambito degli obiettivi previsti dalla Legge istitutiva (art. 11 Legge n. 59/92) siano tali da fungere da fattore moltiplicatore.
Per favorire, promuovere, rafforzare ed estendere la presenza cooperativa nel sistema economico nazionale è prevista la possibilità di assumere partecipazioni societarie stabili qualora volte al perseguimento di fini strategici o ad attività strumentali, anche in concomitanza con azioni di finanziamento.
La partecipazione e il finanziamento del Fondo devono in linea di massima agevolare direttamente o indirettamente l’acquisizione di ulteriori risorse pubbliche e private, compresi laddove possibile gli apporti dei soci delle società cooperative interessate.
In linea generale, rappresentano campi di intervento da privilegiare il sostegno alle nuove imprese cooperative, la promozione delle cooperative costituite per la difesa del lavoro, le cooperative sociali e la promozione delle imprese giovanili, in particolare nelle zone svantaggiate.
Gli interventi da considerare potranno essere riferiti anche a programmi di concentrazione aziendale, ad iniziative di respiro settoriale o ad iniziative di rafforzamento economico di aree territoriali.
Le proposte di intervento concernenti studi, ricerche e indagini di mercato potranno essere prese in considerazione solo in quanto funzionali a progetti in cui sia preponderante la finalizzazione alla costituzione, allo sviluppo, alla crescita professionale o al consolidamento di imprese cooperative.
Nella valutazione delle proposte per studi, ricerche, iniziative di formazione e promozionali, dirette alla diffusione dei valori e dei principi della cooperazione e delle esperienze della attività in cooperativa, si terrà conto delle caratteristiche dei proponenti e sarà raccolto il parere dell'Ufficio di Presidenza Nazionale di AGCI.
I. SOGGETTI ABILITATI ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti abilitati a presentare domanda di intervento a GENERAL FOND per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla Legge istitutiva sono preferenzialemente:
1. cooperative, consorzi di cooperative e consorzi misti, ma con prevalenza di enti cooperativi;
2. gruppi di cooperative appositamente riunite per il raggiungimento di un fine progettuale;
3. cooperative ed enti anche non cooperativi che svolgano attività per studi, ricerche, progettazione e servizi e che si propongano obiettivi di sviluppo, consolidamento e promozione della cooperazione;
4. l'AGCI Nazionale e le sue articolazioni territoriali o settoriali quando siano legittimate ad operare in base alla normativa vigente e per appositi progetti approvati dall'Ufficio di Presidenza Nazionale di AGCI.
II. OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI
Gli obiettivi prioritari degli interventi di GENERAL FOND sono:
a) il sostegno diretto o indiretto (tramite finanziarie della cooperazione o consorzi incaricati del compito) alle operazioni di riconversione, ristrutturazione o riassetto economico-finanziario di attività ritenute strategicamente importanti sulla base di progetti che tendono a realizzare innovazione di processo o di prodotto, sviluppo tecnologico e aumento dell’occupazione, con particolare riguardo allo sviluppo del Mezzogiorno;
b) la promozione di nuove iniziative, anche con la creazione di nuove imprese cooperative, di consorzi o di imprese da esse controllate, con l’assunzione di partecipazione al capitale in quota, con preferenza per le iniziative nelle quali vi è la partecipazione analoga e parallela di altri enti del mondo cooperativo in qualità di enti finanziatori o sovventori, al fine di stimolare l'effetto moltiplicativo del movimento. Rivestirà particolare importanza il significativo concorso di società finanziarie aderenti all'AGCI, o anche unitarie o partecipate dall’AGCI.
c) la realizzazione di interventi di sostegno destinati:
c.1 alle iniziative per la creazione di nuove imprese sulla base della costituzione di cooperative fra lavoratori in mobilità, cassintegrati o dipendenti da aziende con prospettiva di chiusura per cessazione o disaffezione dell’imprenditore, in base alle diverse normative comunitarie, nazionali o regionali;
c.2 alle nuove imprese cooperative o alle imprese da esse controllate, fermo restando che per nuove imprese devono intendersi le cooperative, i loro consorzi o le società in genere purché sotto il diretto controllo di cooperative costituite da meno di un anno dalla data di richiesta di intervento;
c.3 all'imprenditorialità giovanile, femminile e all'autoimprenditorialità, con particolare riguardo al Mezzogiorno;
c.4 a progetti per i quali la partecipazione dei Fondi di promozione della cooperazione determina, in base a normative comunitarie, nazionali o territoriali, criteri di priorità o preferenza per l'accesso al sostegno con l'impiego delle risorse di cui al Titolo I della Legge 49/85 e successive modificazioni;
d) l’assunzione, in via straordinaria, di parte degli oneri passivi conseguenti a finanziamenti di enti finanziari o istituti di credito in favore di cooperative o consorzi che richiedano interventi collegati a ristrutturazioni aziendali, cambio di tecnologie o comunque progetti di consolidamento e sviluppo delle strutture produttive, di consolidamento occupazionale, o per affrontare momenti di particolare criticità congiunturale;
e) assunzione pro quota di spese di partecipazione a manifestazioni di promozione e diffusione della cooperazione acquisito il parere dell'Ufficio di Presidenza Nazionale di AGCI;
f) sostegno a programmi di concentrazione settoriali o per ambiti territoriali volti a sviluppare e rafforzare strutture cooperativistiche;
g) organizzazione e/o gestione indiretta di corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo e tecnico del settore della cooperazione, acquisito il parere dell'Ufficio di Presidenza Nazionale di AGCI;
h) il sostegno ad iniziative strategiche anche di livello nazionale volte al rafforzamento, alla promozione e all'espansione dell'economia cooperativa.
III. PROCEDURE
La domanda di intervento di GENERAL FOND deve essere comunque fondata su un progetto e deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
a) per la partecipazione al capitale:
- statuto e atto costitutivo, laddove non già in possesso dell’AGCI quali documenti da acquisire al momento dell’adesione;
- composizione della compagine associata; degli organi di amministrazione e di controllo;
- descrizione dell’attività dell’esercizio in corso;
- vigenza della società;
- bilanci degli ultimi due esercizi e il bilancio di verifica contabile di data non anteriore a sessanta giorni;
- relazione illustrativa del progetto per la realizzazione del quale si chiede l’intervento, completata dal - piano finanziario ed economico;
- indicazione di eventuali altre partecipazioni previste o già realizzate;
- regolamento disciplinante i rapporti tra soci sovventori e cooperativa (nel caso di richiesta di partecipazione quale socio sovventore);
- eventuali forme di garanzia prestate.
b) per il finanziamento a titolo di prestito, ove disgiunto dall’intervento di cui al punto a), oltre a tutti i documenti ivi previsti, la descrizione dettagliata degli investimenti compiuti o da compiersi, nell’esercizio precedente quello in corso, in quello in corso e nel successivo, accompagnata dai preventivi o dalle fatture per ciascun cespite o gruppo di cespiti, dal piano finanziario ed economico dell’intervento. Eventuali forme di garanzia prestate.
c) per l’assunzione in quota degli oneri finanziari:
l'atto di concessione del finanziamento e dal piano di ammortamento con indicazione specifica della quota di interessi e spese corredata dalle indicazioni circa le finalità del finanziamento concesso.
d) per l’organizzazione e/o gestione indiretta delle iniziative di cui ai punti e) e g) degli obiettivi, oltre alla proposta, il programma dettagliato fatto proprio dall'Ufficio di Presidenza Nazionale di AGCI con l’indicazione degli obiettivi specifici e di schede relative agli enti incaricati della gestione, con l’indicazione delle esperienze e professionalità disponibili.
ESTRATTO LEGGE 59/92
Nuove norme in materia di società cooperative
Articolo 11
Fondi mutualistici per la promozione lo sviluppo della cooperazione
1. Le Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell’art. 15 del citato D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni.
2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.
3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma 1 possono promuovere la costituzione di società cooperative o di loro consorzi, nonchè assumere partecipazioni in società cooperative o in società da queste controllate.
Possono altresì finanziare specifici programmi di sviluppo di società cooperative o di
loro consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo.
4. Le società cooperative e i loro consorzi aderenti alle Associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento. Per gli enti cooperativi disciplinati dal regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni, la quota del 3 per cento è calcolata sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie.
5. Deve inoltre essere devoluto al fondo di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati di cui al primo comma, lettera c), dell'art. 26 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
6. Le società cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono all'obbligo di cui al comma 4
mediante versamento della quota di utili secondo quanto previsto dall'art. 20.
7. Le società cooperative ed i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, effettuano il versamento previsto al comma 4 nell'apposito fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale fondo, secondo le modalità di cui al comma 6.
8. Lo stato e gli enti pubblici possono finanziare specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti al conseguimento delle finalità di cui al comma 2. I fondi possono essere altresì alimentati da contributi erogati da soggetti privati.
9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.
10. Le società cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente.
Articolo 12
Costituzione dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
1. Il capitale delle società per azioni di cui all'art. 11 comma 1, deve essere sottoscritto in misura non inferiore all'80 per cento dall'associazione riconosciuta che ne promuove la costituzione. Le azioni emesse non sono trasferibili senza il preventivo consenso dell'assemblea dei soci.
2. Delle associazioni di cui all'art. 11, comma 1, secondo periodo, fanno parte di diritto tutte le società cooperative e i loro consorzi aderenti alle rispettive associazioni riconosciute di cui al citato comma 1, primo periodo.
3. Le associazioni di cui all'art. 11, comma 1, secondo periodo, conseguono la personalità giuridica con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale: ad esse si applicano gli artt. 14 e seguenti del codice civile.
4. Le società e le associazioni che ai sensi dell'art. 11, comma 1, gestiscono fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono soggette alla vigilanza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che ne approva gli statuti, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale. Gli eventuali utili di esercizio devono essere utilizzati o reinvestiti per il conseguimento dell'oggetto sociale.
5. Le società e le associazioni di cui al comma 4, sono assoggettate ad annuale certificazione del bilancio da parte di società di revisione secondo le disposizioni legislative vigenti.
PARTECIPAZIONI
GENERAL FOND:
a) interviene nel capitale delle cooperative quale socio sovventore e/o possessore di strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi;
b) detiene alcune partecipazioni stabili in Consorzi fidi al fine di agevolarne l'attività di prestazione di garanzie collettive a favore delle cooperative socie allo scopo di favorirle nell’ottenimento di finanziamenti da parte di banche ed istituti finanziari in genere.
PROMOZIONE
Sul territorio la promozione degli interventi del Fondo è affidata alle Federazioni Regionali e in collaborazione con le articolazioni delle Associazioni Nazionali di Settore dell’AGCI.
Dal ‘99 l’AGCI sta provvedendo inoltre alla graduale apertura di sportelli nei capoluoghi delle Regioni del Sud, per la promozione di iniziative cooperative o comunque di imprese il cui impegno, nell’ottica delle azioni di sviluppo dell’occupazione, sarà quello di orientare chiunque ne abbia interesse nel corretto accesso alle normative di sostegno, nelle indispensabili analisi delle prospettive di mercato, nella necessaria costruzione del businness plan, ecc.
Egualmente e per quanto riguarda anche le prospettive di integrazione della promozione per l’applicazione della nuova Legge 49 e delle normative di sostegno dell’imprenditorialità giovanile (Legge n. 44/86 e successive modificazioni) opera FINCOOPRA S.r.l. per la consulenza e l’eventuale assistenza in materia creditizia, fidejussoria o in genere riguardante la prestazione delle garanzie.
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